Comune di Pisoniano

Informazione all’utenza ai sensi della delibera ARERA 444 del 31/10/2019 in merito alla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023

Ai sensi della delibera ARERA, nella presente pagina sono riepilogati i contenuti informativi minimi organizzati in modo da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni relative alla gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed allo spazzamento e lavaggio delle strade. 

ECOLOGY S.R.L. UNIPERSONALE

Via Nazionale, 335

18100 Imperia (IM)

Ultimo aggiornamento 16 settembre 2024

Recapiti telefonici: 800.909.960 – 371.5412213

Posta elettronica:  ecology.imperia@legalmail.it

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

Recapiti telefonici: 800.909.960 – 371.5412213

Posta elettronica:  ecology.imperia@legalmail.it

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

La raccolta viene effettuata seguendo l’ECO CALENDARIO ECOLOGY

I contenitori vanno esposti dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del giorno precedente la raccolta. Nessun materiale deve essere lasciato fuori dai contenitori. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.

  • Lunedì: Scarti alimentari e Organici – Imballaggi in vetro e metallo
  • Martedì: Carta cartone e cartoncino
  • Mercoledì: Imballaggi in plastica
  • Giovedì: Scarti alimentari e Organici
  • Venerdì: Materiali non riciclabili
  • Sabato: Scarti alimentari e Organici

CONSIGLI UTILI

  • PANNOLINI: Pannolini e pannolini vanno posizionati in una busta ermetica sopra ai contenitori. Il ritiro verrà effettuato tutti i giorni con la consueta raccolta differenziata.
  • FARMACI SCADUTI: I farmaci scaduti vanno gettati nei contenitori bianchi presso le farmacie.
  • PILE SCARICHE: Le pile scariche vanno gettate negli appositi contenitori presso gli Uffici Comunali, le scuole e alcuni negozi.
  • SACCHETTI PER ORGANICO: E’possibile utilizzare anche i sacchetti del supermercato che riportano la scritta “prodotto biodegradabile conforme alle normative comunitarie EN13432”

Ultimo aggiornamento 16 settembre 2024

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Isola Ecologica del Comune di Rocca Canterano

ORARI DI APERTURA:

martedì e sabato dalle ore 9,30 alle 12,30

Per smaltire rifiuti ingombranti e RAEE telefonare al n. 800.909.960 per cellulari 3715412213

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

I contenitori vanno esposti dalle ore 20.00 del giorno prima ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta. Nessun materiale deve essere lasciato fuori dai contenitori. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.

Ultimo aggiornamento 3 luglio 2023

In fase di realizzazione

Ultimo aggiornamento 3 luglio 2023

Informazione al momento non disponibile.

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

La pulizia delle strade avviene quotidianamente secondo quanto previsto dal Capitolato di Gara

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

ART.14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
(D.P.R. 27/04/1999, n.158)

  1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
  2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
(All. 1 D.P.R. 27/04/1999, n. 158)

  1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non superi i 60 giorni.
  2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono  non essere considerati, ai fini della determinazione del nucleo dei componenti, nel caso i cui si tratti: a. anziano dimorante in casa di riposo; b. soggetto che svolge attività di i studio o lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi;
  3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle  persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica; tuttavia per le abitazioni possedute e  tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti  nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra dichiarazione, è fissato in una unità.
  4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al nucleo complessivo degli occupanti l’alloggio.
  5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche in cui non si stabilità la residenza anagrafica, in base al criterio detto dal precedente comma 3.
  6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. in difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
  7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei tempi previsti dal successivo art.30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART.16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(All. 1 D.P.R. 27/04/1999, n.158)

  1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158.
  2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie  riferita al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158.

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

Le variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI, sono definite negli articoli dal 7 al 14 del Regolamento Tari

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

Le riduzioni ed esenzioni sono determinate dall’art. 42 del Regolamento Tari

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

Nuovo Regolamento Tari

approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 28/05/2023

 

Ultimo aggiornamento 16 settembre 2024

F24 e altre modalità di pagamento offerte ai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari e postali.

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

Le rate previste per il pagamento della Tari 2024 sono 3 e sono:

– 31/08/2024

– 30/09/2024

– 31/10/2024

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

Art. 27 SANZIONI E INTERESSI

(Art.13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 – art. 1 commi 695-700 della L. 147/2013)

  1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art.13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione  non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art.17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art.33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
  3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la predisposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

 

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

Per segnalazioni inviare una mail all’Ufficio Tributi all’indirizzo: ragioneria@comune.pisoniano.rm.it

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024

In attesa di attivazione del canale di pagamento PagoPA

Ultimo aggiornamento 20 settembre 2024