Comune di Nepi

Informazione all’utenza ai sensi della delibera ARERA 444 del 31/10/2019 in merito alla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023

Ai sensi della delibera ARERA, nella presente pagina sono riepilogati i contenuti informativi minimi organizzati in modo da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni relative alla gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed allo spazzamento e lavaggio delle strade. 

TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S.R.L.

Via Edison n. 27

67051 Avezzano (AQ)

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

Recapiti telefonici: 0863-509177

Pec: info@pec.tekneko.com

Posta elettronica: info@tekneko.com

Centro servizi comunale:

Piazza del Comune 20, Nepi

L’utente può rivolgersi al Centro Servizi per:
– ritirare i contenitori della raccolta differenziata porta a porta
– sostituire i contenitori in caso di furto, incendio o rottura
– richiedere informazioni e/o effettuare prenotazioni relative ai servizi di igiene urbana

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

I reclami si ricevono:

  • chiamando il numero verde 800.003.328
  • inviando una email all’indirizzo: nepi@tekneko.com
  • presso il Centro Servizi sito in Piazza del Comune n. 20 – Nepi (VT) dove il personale Tekneko provvede alla compilazione del modulo di reclamo
  • per inviare un  reclamo all’ufficio tributi Reclamo e richiesta informazioni

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

Calendario Utenze domestiche

Orari dei servizi di raccolta dalle ore 06.00 alle 12.20

  • Lunedì: Organico – sfalci e potature (dal 01 aprile al 31 ottobre)
  • Martedì: Carta e cartoncino – Pannolini e pannoloni
  • Mercoledì: Organico
  • Giovedì: Residuo secco – Pannolini e pannoloni
  • Venerdì: Organico – Imballaggi Vetro
  • Sabato: Imballaggi plastica e metalli – Pannolini e pannoloni

Calendario Utenze Non domestiche

Orari dei servizi di raccolta dalle ore 06.00 alle 12.20 (ad eccezione della raccolta del cartone)

  • Lunedì: Organico – Secco residuo* (solo per Und autorizzate) – Imballaggi e cartone
  • Martedì: Carta e cartoncino – Imballaggi vetro – Pannolini e pannoloni
  • Mercoledì: Organico – Imballaggi plastica e metalli
  • Giovedì: Residuo secco – Pannolini e pannoloni – Imballaggi in cartone
  • Venerdì: Organico – Imballaggi Vetro
  • Sabato: Imballaggi plastica e metalli – Pannolini e pannoloni – Imballaggi in cartone
  • Domenica: Organico* dal 01/05 al 31/08 (solo per Und autorizzate)

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

La raccolta di potatura e sfalci a domicilio verrà svolta dal 4 aprile fino al 31 ottobre dagli addetti Tekneko. Inoltre potature e sfalci potranno essere conferiti anche al centro di raccolta, sito in:

Località mercante nuovo, Nepi
Orario di apertura al pubblico
Lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Ritiro-a-domicilio-sfalci-e-potature_aprile-2022

In fase di attivazione le seguenti campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti:

  • Alberi di Natale;
  • Raccolta abiti usati in concomitanza con il cambio di stagione.

 

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

Le informazioni per un corretto conferimento dei rifiuti si possono trovare:

 

Ultimo aggiornamento 26 gennaio 2023

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel comune di Nepi dal 19/03/2019 al 31/12/2019: 64%

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel comune di Nepi dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 76%

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel comune di Nepi dal 01/01/2021 al 31/12/2021: 74%

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel comune di Nepi dal 01/01/2022 al 31/12/2022: 84,37%

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

Spazzamento meccanizzato (fascia oraria dei servizi 6:00-12:20):

  • lunedì Centro Storico (3 ore al giorno);
  • martedì Centro Abitato e San Paolo (6 ore al giorno);
  • mercoledì 1° e 3° Area Espansione-1 (6 ore al giorno) / 2° e 4° Area Espansione-2 (6 ore al giorno);
  • giovedì Centro Storico (3 ore al giorno);
  • venerdì Centro abitato e San Paolo (6 ore al giorno);
  • sabato Centro Storico (3 ore al giorno).

Spazzamento manuale (fascia oraria dei servizi 6:00-12:20):

  • da lunedì a domenica: Centro Storico (6 ore al giorno);
  • da lunedì a sabato: Centro Abitato (3 ore al giorno).

Lavaggio strade e rimozione guano:

Il servizio viene svolto contestualmente allo spazzamento meccanizzato, ove presente il guano.

Sono previsti 6 specifici passaggi nel periodo che va da giugno ad agosto con cadenza bisettimanale (via Garibaldi, Piazza Municipio e via Matteotti e ulteriori 4,1 km).

 

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

ART.14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
(D.P.R. 27/04/1999, n.158)

  1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
  2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
(All. 1 D.P.R. 27/04/1999, n. 158)

  1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non superi i 60 giorni.
  2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono  non essere considerati, ai fini della determinazione del nucleo dei componenti, nel caso i cui si tratti: a. anziano dimorante in casa di riposo; b. soggetto che svolge attività di i studio o lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi;
  3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle  persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica; tuttavia per le abitazioni possedute e  tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti  nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra dichiarazione, è fissato in una unità.
  4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al nucleo complessivo degli occupanti l’alloggio.
  5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche in cui non si stabilità la residenza anagrafica, in base al criterio detto dal precedente comma 3.
  6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. in difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
  7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei tempi previsti dal successivo art.30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART.16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(All. 1 D.P.R. 27/04/1999, n.158)

  1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158.
  2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie  riferita al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158.

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI secondo normativa di specie.

Nessun documento disponibile

 

Ultimo aggiornamento  27 settembre 2022

TITOLO IV– RIDUZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;

b)  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 20%;

c)  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a 120 giorni all’anno: riduzione del 30 %.

d)  utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 15% sulla parte fissa e variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver richiesto e ritirato la compostiera fornita dal comune (o acquistata direttamente) e attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. A tal fine, potranno essere effettuate verifiche da parte di personale comunale o altro personale autorizzato dal Comune agli utenti in possesso di compostiera riguardo all’effettivo utilizzo. Inoltre alla società appaltatrice del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, verrà fornito apposito elenco delle utenze con compostiera, affinché provveda a segnalare agli uffici dell’Ente eventuali conferimenti di umido al servizio comunale, non dovuti da parte di dette utenze. Il conferimento degli scarti vegetali al servizio pubblico, comporta l’automatica decadenza dal beneficio.

2.Sono previste inoltre le seguenti ulteriori agevolazioni e riduzioni:

a) locali occupati da persone sole, ricoverate in modo permanente in casa di riposo o RSA: l’inutilizzo degli stessi locali dovrà essere dimostrato mediante autocertificazione dell’interessato o famigliare e consegna annuale di copia delle bollette delle utenze luce, gas, acqua: riduzione 70%;

b) apertura o trasferimento di attività commerciali nel centro storico (come delineato all’interno del P.R.G.): riduzione 50% per i primi due anni.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dalla data indicata nell’attestazione stessa ( con effetto sull’anno di imposta corrente, senza effetti retroattivi) e vengono meno a decorrere dalla data indicata nello stesso documento. Qualora il diritto all’agevolazione fosse riconosciuto dall’autorità pubblica al termine dell’esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell’anno di riferimento.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 60% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e al 70% per le utenze poste ad una distanza superiore. 2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Art. 25. Agevolazioni

1. Il tributo dovuto per le utenze domestiche è ridotto nella misura del 20% per i nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

2. La copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ai sensi dell’art.1 comma 660 della legge n.147/2013.

Art. 26. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Anche in occasione della determinazione annuale della Tassa, il Comune può disporre riduzioni e agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, complessivamente o specificamente individuate per categoria o per tipologia o per rinvio a disposizioni di legge o di Autorità, a condizione del corrispondente stanziamento Statale, Regionale o di altri Enti o Autorità.

2. In occasione della determinazione annuale della Tassa, il Comune può disporre che il beneficio venga finanziato con risorse proprie o con risorse assegnate dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o Autorità, senza ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea dei contribuenti.

3. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, in tutti gli altri casi, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni, se non espressamente indicata la relativa fonte di finanziamento, rimangono a carico degli altri contribuenti, mediante inserimento tra i costi nella determinazione delle tariffe e conseguente imputazione a tutti gli utenti soggetti alla tariffa, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 a meno che non ne venga disposta la copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

4. In base all’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

5. In tutti le ipotesi sopra riportate, la delibera di approvazione della tariffa stabilisce le modalità di accesso al beneficio, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale, tenendo anche conto delle capacità organizzative dell’Ente e dell’ufficio che dovrà gestire tali procedure. A tal fine, agli utenti può essere consentito anche di autodichiarare la sussistenza delle condizioni per l’accesso al beneficio. Il controllo delle autodichiarazioni può essere effettuato successivamente e a campione, con recupero della tariffa non corrisposta e delle sanzioni, in ipotesi di rilevata inesistenza dei presupposti e delle condizioni di volta in volta stabilite per l’accesso al beneficio, ferme restando le altre conseguenze di legge relative alle false dichiarazioni e/o attestazioni.

6. La riduzione potrà essere disposta a favore di tutte le utenze ovvero di alcune categorie, sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

7. In caso di situazioni straordinarie, connesse anche ad emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali o imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti ricadono anche sul normale andamento delle attività economiche e della vita familiare e professionale della cittadinanza e degli utenti, per la generalità o per categorie determinate, il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione, può prevedere l’adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini, anche con abbuono delle sanzioni e degli interessi, circa gli adempimenti e i pagamenti concernenti la tariffa, a favore degli utenti interessati dagli eventi e dalle situazioni descritte.

8. Per le utenze domestiche, le agevolazioni possono conseguire anche a stanziamenti disposti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o Autorità per finalità di sostegno delle famiglie per il pagamento di canoni o utenze.

9. Le misure agevolative, pena l’impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.

10. Il costo delle misure di agevolazione rimborsato dal Comune al Gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.

11. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell’attività e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all’entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell’ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.

Art. 27. Cumulo di riduzioni

  1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
  2. Sono applicabili al massimo due riduzioni, più favorevoli al contribuente, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate o concesse

 

MODULISTICA

Per richiedere eventuali riduzioni, l’utenza può utilizzare i moduli per la dichiarazione relativa alle utenze domestiche e non domestiche:

Dichiarazione UTENZA DOMESTICA

Dichiarazione UTENZA NON DOMESTICA

 

Ultimo aggiornamento  10 febbraio 2023

  • F24, PagoPa e  altre modalità di pagamento offerte ai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari e postali

 

 

Ultimo aggiornamento  10 febbraio 2023

Le scadenze per il pagamento sono sempre indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale di applicazione delle tariffe TARI per l’annualità di competenza e vengono necessariamente riportate nella nota informativa allegata all’avviso ordinario TARI inviato ai contribuenti.

 

 

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

Art. 34 SANZIONI E INTERESSI

(Art.13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 – art. 1 commi 695-700 della L. 147/2013)

  1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art.13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione  non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art.17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art.33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
  3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la predisposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

 

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

MODULISTICA:

E’ possibile contattare l’Ufficio inviando una mail agli indirizzi:

oppure chiamando il 0761/5581450

Ultimo aggiornamento  26 gennaio 2023

L’Ufficio permette la possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

 

 

Ultimo aggiornamento  26 dicembre 2023